Hai comprato una macchina di seconda mano fidandoti ciecamente del venditore e solo dopo scopri che l’auto ha un fermo amministrativo?
Brutta situazione ecco però qualche suggerimento per districarsi in situazioni come questa.
Il fermo amministrativo (chiamato da alcuni anche «ganasce fiscali» o semplicemente «blocco dell’auto») è un vincolo che viene iscritto nei confronti di coloro che non pagano i debiti con le pubbliche amministrazioni, lo Stato o gli enti territoriali (come Regioni e Comuni). Non può essere iscritto per debiti di creditori privati, come banche o fornitori. Il fermo viene iscritto al Pra e consiste in un divieto di utilizzare l’auto su cui esso viene iscritto. Per cui, se il contribuente ha due auto e il fermo viene iscritto solo su una delle due, con l’altra può liberamente circolare.
In teoria, l’auto con il fermo amministrativo può essere venduta e, quindi, anche acquistata. L’importante è che l’acquirente sia al corrente del blocco. Il venditore ha l’obbligo di informarlo prima di firmare il contratto.
Diversamente, se il venditore non informa l’acquirente del fermo, si può chiedere la risoluzione del contratto: ossia si può ricorrere al giudice per ottenere il rimborso del prezzo pagato (e il risarcimento dell’eventuale danno) dietro restituzione del mezzo.
L’auto con il fermo amministrativo, infatti, non può circolare. La vendita è viziata da un grave ed essenziale inadempimento.
L’art. 1489 c.c., infatti, prevede che “se la cosa venduta (in questo caso l’auto) è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti (in questo caso il fermo amministrativo) che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo“.
Chi acquista un’auto con fermo amministrativo non eredita il debito in forza del quale l’Agente della Riscossione ha iscritto il fermo medesimo. Per cui non sarà costretto a pagare le cartelle esattoriali insolute. Tuttavia l’acquirente non può ugualmente circolare con l’auto sottoposta a fermo amministrativo benché il debito non sia suo. Tale divieto permane fin quando detto debito non viene estinto. L’acquirente dovrebbe attendere che il venditore estingua il debito per poter tornare a circolare; in alternativa potrebbe estinguere il debito del precedente proprietario per tornare a circolare subito, salvo poi rivalersi su di questi per ottenere il rimborso.
Chi viene trovato a circolare con un veicolo sottoposto a fermo rischia una multa di 776 euro (massimo 3.111 euro), con la confisca del mezzo. Più precisamente gli organi di polizia compilano il verbale di contestazione relativamente alla sanzione pecuniaria e lo trasmettono all’Agenzia delle Entrate. Non si rischia quindi alcun procedimento penale, ma si perde per sempre l’automobile.
Un consiglio, prima di comprare un’auto di seconda mano controllate se l’auto ha un fermo o meno. A tal fine occorre richiedere al Pra una visura sull’auto fornendo il numero di targa. La verifica può essere fatta da chiunque e si può anche delegare un’agenzia pratiche auto.
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