Il diritto di non soffrire

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Ascoltando trattare il tema dell’eutanasia nella rubrica di Radio Clandestino Menfi/liberi sound del profondo Dj col dente avvelenato Lilian D’Anna, mi è sembrato doveroso andarmi a documentare e scrivere un post, non tanto di risposta bensì di approfondimento per capire dove siamo arrivati.

Proprio oggi è approdata alla Camera la proposta di legge sul testamento biologico. “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Titolo asettico di un testo presentato dalla deputata Pd Donata Lenzi (prima firmataria) che si propone di regolamentare la questione del fine vita.

Una proposta di legge che trova fondamento nell’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione che dispone, al secondo comma, che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Sembrerebbe tutto facile ma il dilemma risiede in una semplice domanda: Cosa succede se un cittadino non è in grado di esprimere esplicitamente la volontà di rifiutare le cure (anche con conseguenze letali) perché in stato di incoscienza o perché totalmente paralizzato?

Ma facciamo un passo indietro e scopriamo cosa significa sottoscrivere un testamento biologico: “Sottoscrivere un testamento biologico significa decidere, in un momento in cui si è ancora capaci di intendere e volere, quali trattamenti sanitari si intenderanno accettare o rifiutare nel momento in cui subentrerà un’incapacità mentale”. Così è spiegato sul sito dell’associazione Luca Coscioni che si batte da anni sul tema.

Riprendendo a parlare della proposta di legge, prendendo spunto da alcuni giornali, ecco cosa prevede:

DAT – Disposizioni anticipate di trattamento (art.3). Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le Dat, “esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari”, e può lasciare scritto preventivamente “il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, nei quali la legge comprende anche nutrizione e idratazione artificiali (mentre gli oppositori di matrice cattolica sostengono che queste non siano terapie sanitarie). Prevista la nomina di un fiduciario che parli in vece del paziente e si relazioni con i medici. Se il fiduciario non ci fosse, le Dat “mantengono efficacia”, anche se si prevede la possibilità della nomina di un fiduciario d’ufficio. Il medico “è tenuto al rispetto delle Dat”, e può modificarne le indicazioni solo “in accordo con il fiduciario”, nel caso nuove terapie non prevedibili al momento della Dat possano “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.

Consenso informato (art.1). Norma il diritto del paziente a essere informato sui trattamenti sanitari cui viene sottoposto: “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Dopodiché il paziente “ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte (…) qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario”, comprese nutrizione e idratazione artificiali, e può revocare in qualsiasi momento il consenso inizialmente concesso. Il medico non può far altro che rispettare le volontà espresse dal paziente, e quindi ovviamente anche interrompendo le cure “è esente da responsabilità civile o penale”. Nella relazione medico-paziente sono coinvolti, se il paziente lo desidera, “anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente (un riconoscimento, quello delle unioni civili, introdotto durante i lavori in commissione, ndr) ovvero una persona di sua fiducia”.

Minori o incapaci (art.2). Si applicano gli stessi principi dell’articolo 1, ma a esprimere il consenso sono i genitori. Mentre per gli incapaci si esprime il tutore, che decide “sentendo l’interdetto ove possibile”. Se non fosse stata lasciata una Dat, e il rappresentante legale del paziente incapace rifiutasse le cure mentre il medico propendesse per proseguirle, la decisione finale “è rimessa al giudice tutelare”.

Pianificazione delle cure (art.4). Fissa l’opportunità di una “pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente”, pianificazione a cui il medico dovrà poi attenersi se il paziente perdesse la possibilità di esprimersi.

Modalità di registrazione delle Dat (art. 3, 5 e 6). Il testamento biologico si può redarre per iscritto, ma anche attraverso videoregistrazione. Le Dat “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata”. Le Dat già depositate presso il comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge.

A chiusura di questo lungo post, voglio dire che il tema, come sempre, da un punto di vista politico è delicato poiché se ci sarà convergenza alla Camera di Pd, Mdp, Sinistra italiana, Possibile e M5S, più complessa la situazione sarà al Senato, dove la contrarietà di centristi, leghisti e forzisti potrebbe incidere di più.

Credo che, al di là della grande importanza che occorre dare alla vita e delle profonde radici cristiane che ci contraddistinguono, lo Stato, oggi, deve avere un sussulto di laicità per ovviare a metodi che portano al risultato “voluto” con un viaggio fuori dai confini italiani.

Grazie Lilian per avermi dato lo spunto per documentarmi su questo tema e spero che tanti si soffermino a riflettere su questo tema al di fuori dagli schemi!