Assicurazione RC: nulla la clausola che copre le spese solo per legali o periti indicati dalla compagnia assicurativa

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Il vostro contratto assicurativo prevede anche la copertura delle spese processuali per l’avvocato e per i periti? Si? Ora potrete anche scegliere i vostri professionisti di fiducia e non esser obbligati nella scelta dalla vostra assicurazione.

Infatti, la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o periti non designati dall’assicuratore, è una clausola nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c. .

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21220/2022, ha sconfessato la posizione dall’assicurazione e confermata dai giudici di merito secondo cui una tale clausola che deroga alla regola generale prevista dall’articolo 1917 del Codice civile sarebbe frutto della libertà contrattuale espressa con l’accordo delle parti.

Con questa nuova pronuncia la Cassazione ha chiarito che la nullità di tale clausola deriva dal fatto che costituisce una deroga in pejus dei diritti dell’assicurato.

Pertanto, in un contenzioso per risarcimento danni, l’assicurato chiamato in causa dal danneggiato non è obbligato per contratto, qualora vi sia la clausola di copertura delle spese legali o tecniche, a rivolgersi a  periti o legali indicati dall’assicurazione ma può sceglierli a suo piacimento e tali prestazioni saranno liquidate dall’assicurazione come da contratto.

(Fonte: Il Sole 24 ORE – Diritto24)