La sicurezza dei bambini in auto: la normativa

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In molti non ci fanno caso per distrazione, per fretta o perchè devono fare solo 100 metri ma la sicurezza del proprio figlio o figlia in auto è una cosa a cui prestare una grande attenzione.

Non utilizzare i seggiolini per bambini in auto o le sedute per i più grandi non è una semplice violazione del Codice della Strada ma è una leggerezza che li mettein pericolo in caso di sinistri o per una semplice frenata.

L’articolo 172 del Codice della Strada sancisce l’obbligo dell’uso del seggiolino auto omologato, adeguato al peso e alla statura del bambino, fino a 150 cm di altezza. La violazione di questa norma comporta una sanzione da 83 a 333 euro e una decurtazione di cinque punti dalla patente. In caso di recidiva nell’arco di due anni, la patente può essere sospesa da 15 giorni a due mesi.

Il sistema di ritenuta deve essere omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.

Al momento le normative di omologazione in vigore per i seggiolini sono la UNECE R44/04 e la UNECE R129 (i-Size): la prima si basa sul peso del bambino mentre la seconda, che affianca e non sostituisce la precedente, prende in considerazione anche l’altezza.

La normativa UNECE R44/04 divide le tipologie di seggiolini auto in 5 gruppi, prendendo in considerazione il peso del bambino.

Gruppi seggiolini auto

Gruppo 0 per bambini con un peso inferiore ai 10 kg. A questo gruppo appartengono ad esempio le navicelle, da installare sul sedile posteriore;

Gruppo 0+ per bambini sotto i 13 kg. Questo gruppo include seggiolini simili a quelli del gruppo precedente ma con protezione maggiore nelle aree della testa e delle gambe;

Gruppo 1 per bambini tra i 9 e i 18 kg;

Gruppo 2 comprende i bambini tra i 15 e i 25 kg;

Gruppo 3 per i bambini tra i 22 e i 36 kg.

Molti modelli in commercio coprono più gruppi, ad esempio si trovano seggiolini adatti sia per il gruppo 0+, sia per il gruppo 1, adatti per bambini fino a 18 kg.

La normativa UNECE R129 (i-Size), come detto nei precedenti paragrafi, affianca ma non sostituisce la UNECE R44/04 e prende in considerazione l’altezza del bambino e non il peso. Introdotta per aumentare la sicurezza dei bambini in auto, questa normativa prevede due fasi:

Prima fase: introdotta alla fine del 2013, questa fase chiamata i-Size riguardava l’introduzione degli occhielli di fissaggio Isofix per bambini da neonati fino ai 105 cm di altezza.

Seconda fase: dall’estate del 2017 la normativa è cambiata e non obbliga all’utilizzo del sistema Isofix, come avveniva nella prima fase, il conducente è quindi libero di scegliere tra il fissaggio del seggiolino tramite Isofix o con le cinture di sicurezza. Inoltre, tutti i rialzi omologati secondo la R129-02 venduti dopo l’estate del 2017 devono essere dotati di schienale.

Inoltre dal 6 marzo 2020 è obbligatoria l’installazione dei dispositivi anti abbandono per il trasporto di bambini fino a 4 anni (comma 1 bis, art. 172, C.d.S.).

I dispositivi anti abbandono sono sostanzialmente dei sensori che rilevano il peso del bambino e segnalano la sua presenza in auto.

Esistono tre tipologie di dispositivo anti abbandono: a) dispositivo integrato nell’auto; b) dispositivo integrato nel seggiolino; c) dispositivo da installare sul seggiolino.

(Fonte: www.laleggepertutti.it)