Il diritto alla carta del docente per i docenti precari discriminati

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L’art. 1 comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta Card del Docente, che consiste in una carta elettronica dell’importo di € 500,00 annui che il docente può utilizzare per l’acquisto di corsi di aggiornamento, ingressi a musei, teatri, cinema o per l’acquisto di apparecchiature elettroniche.

Tale beneficio è stato però riconosciuto solo ai docenti con un contratto a tempo indeterminato che insegnano presso le scuole di ogni ordine e grado.

Una decisione quella del legislatore che ha dato vita ad una vera e propria discriminazione tra docenti precari e non precari poiché i docenti precari con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto sono stati “dimenticati”.

Una questione che ha subito aperto un contenzioso che ha portato ad importanti pronunce prima del Consiglio di Stato (Sezione Settima, Sentenza n. 1842 del 16.03.2022) e poi della Corte di Giustizia (Ordinanza del 18.05.2022 – causa C-450/21), volte a riconoscere il diritto alla Carta Elettronica anche ai docenti precari.

Numerose sono state anche le pronunce di numerosi Giudici del Lavoro in tutta Italia che hanno seguito l’indirizzo fornito dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia europea poiché, nonostante tali pronunce favorevoli, per poter aver riconosciuto il beneficio alla carta docenti i docenti precari hanno dovuto presentare ricorso innanzi la sezione Lavoro del Tribunale Civile dove svolgevano la propria attività d’insegnamento.

Il legislatore ha tentato di risolvere la questione e con la legge n. 103/2023 ha confermato l’estensione della carta del docente agli insegnanti precari con contratto di supplenza al 31 agosto determinando un’apertura al riconoscimento del beneficio ma instaurando una nuova discriminazione tra docenti precari, quelli con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno e quelli con contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto.

Recentemente su questa vicenda si è pronunciata favorevolmente anche la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 29961 del 27.10.2023), cristallizzando così l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, facendo ripartire i ricorsi contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del beneficio innanzi la lentezza del legislatore italiano che continua a perdere tempo senza mettere fine a questa discriminazione.

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