Come acquistare una servitù di passaggio per raggiungere il proprio terreno

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Hai un terreno ma non sai come raggiungerlo perché il tuo vicino di fondo ti impedisce il passaggio sul suo terreno? Ecco come ottenere il diritto di attraversare la proprietà altrui (servitù di passaggio).

La servitù di passaggio consiste nel diritto di attraversare il fondo di proprietà altrui per accedere al proprio oppure per accedere alla strada pubblica. Vi sono diversi modi di acquisire delle servitù di passaggio le quali possono essere volontarie o coattive. 1) Le servitù volontarie sono quelle costituite per effetto della volontà delle parti, espressa tramite contratto o testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia. 2) Le servitù coattive sono invece quelle costituite per legge nelle ipotesi in cui il diritto di attraversare il fondo altrui si giustifica non con un’utilità ma con una vera e propria necessità garantita e tutelata da apposite norme.

La costituzione della servitù di passaggio tramite contratto (scrittura privata registrata) è quella più diffusa e anche più semplice da riconoscere. Il contratto che prevede la costituzione di un diritto reale immobiliare, quale è la servitù, è valido solo se stipulato per iscritto ed è opponibile ai terzi solo se trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Quando la servitù è costituita tramite testamento, può presentarsi come un legato avente ad oggetto il trasferimento del relativo diritto costituito tra fondi spettanti agli eredi e/o ai legatari. L’estratto del testamento relativo alla servitù, per essere opponibile ai terzi, deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Sia nell’ipotesi di servitù costituita tramite contratto che in quella tramite testamento, è necessario che i contraenti e il testatore definiscano gli elementi idonei ad individuare il contenuto della servitù e quindi la sua estensione e le modalità di esercizio.

La servitù di passaggio può anche essere acquistata per usucapione nel caso di possesso continuato e ininterrotto per vent’anni. Occorre però un requisito specifico: l’apparenza della servitù (art. 1061 c.c.), cioè la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.

Non basta quindi l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo ma è essenziale dimostrare che la strada o il percorso siano stati posti in essere al preciso e specifico fine di dare accesso al fondo dominante, attraverso il fondo servente. Se si vuole dimostrare al giudice l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, occorre quindi dimostrare che la strada o il percorso che attraversa il fondo altrui ha la destinazione specifica di servitù.

La servitù di passaggio coattiva è quella espressamente prevista dalla legge (art. 1051 c.c.). In particolare, il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Dunque, la servitù di passaggio coattivo si ha sia nell’ipotesi in cui il fondo non ha alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il passaggio sul fono altrui (interclusione assoluta), sia quando vi è a possibilità di uscita sulla via pubblica ma solo con eccessivo dispendio o disagio per via dello stato dei luoghi (interclusione relativa).

L’art. 1052 del c.c. riconosce il passaggio coattivo anche quando non c’è interclusione, se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.  In tale ipotesi, il passaggio può essere concesso dal giudice chiamato ad accertare che la domanda risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.

Non si ha mai servitù di passaggio coattivo nelle case, nei cortili, nei giardini e nelle aie ad esse attinenti.

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(fonte https://www.laleggepertutti.it)