Risarcimento se a causa del ritardo del primo aereo si perde un volo in coincidenza

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E’ sempre più frequente nelle tratte lunghe e soprattutto in quelle internazionali di dover fare uno o più scali.

Ciò comporta un aumento dei rischi di possibili ritardi.

E se un ritardo comporta la perdita della coincidenza del volo successivo, cosa succede?

Di chi è la responsabilità?

In queste situazioni occorre saper che la Corte di Giustizia Europea ha equiparato la perdita della coincidenza aerea al negato imbarco, per cui in questi casi è previsto un risarcimento in favore dei passeggeri.

Ma il risarcimento non è automatico poiché tale diritto nasce solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte e perda un volo in coincidenza diretta a causa del ritardo del volo precedente.

In questi casi la compagnia aerea è tenuta a dare al passeggero assistenza e la scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.

Inoltre il passeggero che ha subito il ritardo ha diritto ad essere rimborsato delle spese che è costretto a sostenere a causa della perdita della coincidenza: pensiamo alla sistemazione in albergo con servizio di trasferimento, pasti, bevande, telefonate ecc.

Pertanto il passeggero che ha acquistato due o più voli separatamente e da compagnie aeree differenti non avrà diritto ad alcun tipo di risarcimento per la perdita della coincidenza.

La disciplina chiara di questa casistica si è avuta grazie alla Corte di Giustizia (sentenza del 07.03.2018 relativa alle cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16 e sentenza del 26.02.2013 causa C-11/2011 AirFrance e Heinz – Gerke Folkerts e Luz – Teresa Folkers) che ha stabilito che la destinazione finale del viaggio può essere considerata come il luogo di esecuzione delle prestazioni da fornire non solo per quanto riguarda il secondo volo, ma anche per quanto riguarda il primo volo responsabile del ritardo.

Ne consegue che i giudici dello stato di destinazione definitiva dell’aereo sono competenti a conoscere il giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di una compagnia aerea estera.

Tale interpretazione è frutto dell’orientamento ormai consolidato a cui hanno fatto seguito i recentissimi casi portati innanzi al Tribunale di Milano (Sentenze 3540/2018 contro Austrian Airlines e 3579/2018 contro Egyptair).

In entrambi i procedimenti, infatti, i Giudici di Milano hanno condannato la compagnia aerea a risarcire il passeggero anche in caso di volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza con un lasso di tempo inferiore alle 3 ore, ma che poi abbia raggiunto la destinazione finale con un ritardo complessivamente superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto.

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