Risarcimento danno non patrimoniale in caso di mancata assistenza a terra della compagnia aerea

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Sicuramente a tutti nella vita è capitato di rimanere in attesa in aeroporto per un volo cancellato o un volo in ritardo, ma chi di voi è a conoscenza che in questi casi oltre la possibile compensazione si ha diritto pure ad una specifica assistenza?

Gli artt. 8 e 9 del Regolamento CE n. 261/2004 prevedono che ai passeggeri vengano erogati, a titolo gratuito, pasti e bevande per tutta la durata dell’attesa; che i passeggeri vengano sistemati in un albergo, con trasporto gratuito presso lo stesso, che ai passeggeri vengano consentite, sempre a titolo gratuito, fino a due chiamate telefoniche.

Queste forme di assistenza a terra sono dovute sempre, indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo e, quindi, a prescindere che la Compagnia Aerea sia tenuta a corrispondere l’indennizzo per il ritardo o cancellazione del volo.

Pertanto, anche qualora, per le circostanze del caso concreto, la Compagnia Aerea non sia tenuta a risarcire il danno da ritardo (per esempio il disservizio è dovuto per un’avversa condizione meteo o ad uno sciopero nazionale), la stessa è comunque tenuta a ristorare i danni patiti ai passeggeri per l’omessa adozione degli obblighi di assistenza previsti dalla normativa comunitaria.

Pertanto, laddove il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l’assistenza prescritta, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale.

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